L’accesso civico “semplice”, ai sensi dell’art. 5, comma 1 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. – “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, sancisce il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati eventualmente non pubblicati da Interporto Marche S.p.A., nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale www.interportomarche.it, pur avendone l’obbligo ai sensi del predetto Decreto. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata ed è gratuita.


PROCEDIMENTO


Le richieste di accesso civico “semplice” concernenti dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria devono essere presentate all’ufficio competente per i documenti richiesti o al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile della Trasparenza (RPCT), se l’istanza riguarda documenti soggetti a pubblicazione obbligatoria.


Verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione INTERPORTO MARCHE procede, entro il termine di 30 giorni, alla pubblicazione dei dati, delle informazioni o dei documenti oggetto della richiesta nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale e ne dà comunicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale.


Se quanto richiesto risulta essere già pubblicato, dà comunicazione al richiedente dell’avvenuta pubblicazione, anche in questo caso indicando il relativo collegamento ipertestuale.


Il RPCT registra gli estremi della richiesta pervenuta (richiedente, oggetto) e gli esiti del procedimento nel Registro generale delle richieste di accesso.


Qualora INTERPORTO MARCHE non dovesse rispondere alla richiesta di accesso civico, il richiedente può presentare una richiesta di riesame al Responsabile della Trasparenza, che decide entro 20 giorni, oppure ricorrere al TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE (TAR).


Si specifica che l’accesso civico non sostituisce il diritto di accesso di cui all’art. 22 della Legge n. 241/1990, quest’ultimo infatti è uno strumento finalizzato a proteggere interessi giuridici particolari da parte di soggetti che sono portatori di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso, e si esercita con la visione o l’estrazione di copia di documenti amministrativi.


Se il documento richiesto coinvolge soggetti controinteressati, questi vengono informati e possono opporsi entro 10 giorni.


L’accesso civico può essere negato per tutelare interessi pubblici legati alle seguenti materie:


L'accesso è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:


Il diritto di cui all'articolo 5, comma 2 del d. lgs. 33/2013, è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.


ISTANZA DI ACCESSO CIVICO


La richiesta di accesso civico “semplice” può essere presentata sul modulo appositamente predisposto secondo le seguenti modalità:

Scarica il modulo da compilare:

POTERE SOSTITUTIVO

La richiesta al soggetto con potere sostitutivo in caso di omessa pubblicazione può essere presentata:

Interporto Marche Spa
Via Coppetella, 4 60035 Jesi AN
P.Iva, Cod. Fisc. e Iscriz. Reg. Impr. di AN n. 01364690428
Capitale Sociale: € 11.581.963,00 i.v.
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